COVID-19
IL SINDACO
INFORMA LA CITTADINANZA
che, in ossequio alle disposizioni del Ministero dello Salute, come recepite dal Governo, alle ore 18:00 di oggi, martedì 24 marzo, sarà avviata l'attività di sanificazione delle aree pubbliche antistanti gli esercizi commerciali.
Le operazioni saranno effettuate con prodotti certificati dai volontari della PROCIV-ARCI e sono direttamente gestite dal Centro Operativo Comunale.
Il Ministero dell'Interno ha reso disponibile il nuovo modulo per gli spostamenti.E' necessario rendere dichiarazione di non essere sottoposti alla quarantena e di non essere positivo, di conoscere le disposizioni del governo e dei presidenti delle regioni in cui isi arriva e da cui si parte.
Oltre alle situazioni di necessità indicate per gli spostamenti , si dichiara di conoscere che il mancato rispetto delle norme, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punito con una sanzione amministrativa da euro 400.00 a euro 3000.00. Se il mancato rispetto avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Per chi non ha rispettato o non rispetta la quarantena, obbligatoria o volontaria, è previsto l'arresto da 3 a 18 mesi e una sanzione amministrativa da 500 a 5000 euro.
IL SINDACO
Con propria ordinanza n 36 del 23/03/2020, "COVID-19. MIsure di contrasto alla diffuzione del virus sul territorio comunale. Modifica Ordinanza 35/2020"recepisce intervenuta normativa e opera nuove e più stringenti valutazioni
ORDINA
Con decorrenza dal 23 marzo 2020 sino al 3 aprile, salvo ulteriore proroga
1) le uscite per gli acquisti essenziali, vanno limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare;
2) è vietato l’accesso a tutte le aree pubbliche attrezzate per il gioco e a tutte le aree verdi site su questo territorio comunale;
3) è vietata la pratica di ogni attività ludico ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone;
4) gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti esclusivamente nelle immediate vicinanze della propria abitazione e in osservanza della ordinanza sindacale n. 49 del 5/10/2018 avente ad oggetto “Misure sanzionatorie per le deiezioni canine in luogo di pubblico transito”;
5) le attività commerciali al dettaglio e le attività inerenti i servizi alla persona previsti dagli Allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 - con esclusione delle rivendite di tabacchi, farmacie e parafarmacie - osservano il seguente orario di esercizio: antimeridiano 7.00 – 13.30 e pomeridiano 15.00 – 18.00, con obbligo di chiusura nei giorni festivi. Nel limite dei predetti orari e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti in materia di confezionamento e trasporto, resta consentita l’attività di consegna a domicilio;
6) le rivendite di tabacchi, anche in modalità di erogazione automatica (c.d. distributori h24), osservano il seguente orario d’esercizio: antimeridiano 6:00 – 13.30 e pomeridiano 15.00- 18.00;
7) le farmacie e parafarmacie, anche in modalità di erogazione automatica (c.d. distributori h24), osservano il seguente orario di esercizio : antimeridiano 8.30- 13.30 e pomeridiano 15.00-18.00; gli orari di turnazione delle farmacie sono adeguati alle presenti disposizioni;
8) tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico (c.d. distributori h24) - con esclusione della c.d. “Casetta dell’acqua” - sono chiusi per l’intera giornata;
9) nell’utilizzo dei bancomat bancari e postali, nonché dei distributori automatici presso tabacchi, farmacie, parafarmacie, acqua, carburanti, lavaggi, al fine di evitare il contatto diretto con le apparecchiature, è fatto obbligo di utilizzo di guanti monouso e di smaltimento degli stessi a carico dell’utilizzatore, con divieto assoluto del loro abbandono su suolo pubblico;
10) è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di distributori automatici di qualsiasi natura di provvedere alla sanificazione costante degli stessi con prodotti certificati e di informare mediante esposizione di idoneo avviso, che l’uso è consentito solo con i guanti monouso;
11) è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di attività produttive e di servizi in tutti i settori, comunque classificati, di sanificare locali, aree e attrezzature in uso al personale dipendente o alla clientela, ivi compresi i POS;
12) le edicole, le rivendite di tabacchi sospendono tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, comprese quelle che si svolgono tramite monitor e televisori e con mezzi cartacei ( ad es. gratta e vinci, lotto e simili);
13) gli Uffici Comunali, ad eccezione dei servizi essenziali ( Servizi Demografici, Servizi Sociali , Polizia Locale e Ufficio del Gabinetto del Sindaco) svolgono attività di lavoro agile. I servizi essenziali limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili, contingentando l’accesso ai locali previa prenotazione telefonica attenendosi scrupolosamente alle disposizioni normative e speciali relative al contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro;
14) le attività produttive e del commercio, gli studi professionali e ogni altra attività non sospesa dalla normativa nazionale e regionale in materia di emergenza COVID-19, assicurano negli ambienti di lavoro l’adozione di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute e alle linee guida condivise dalle imprese di cui al protocollo 14 marzo 2020.
Il trasgressori sono puniti, ai sensi dell'art 650 del codice penale, salvo che il fatto non costitusca più grave reato.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale. (20A01807) (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)
dispone che da domani 23 Marzo e fino al 3 aprile
• RESTANO APERTE le seguenti attività produttive che restano aperte di cui all’allegato 1, con obbligo di rispettare il protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del viruscovid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
1 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3 | Pesca e acquacoltura
5 | Estrazione di carbone
6 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
9.1 | Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 | Industrie alimentari
11 | Industria delle bevande
13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94 | Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20 | Fabbricazione di imballaggi in legno
17 | Fabbricazione di carta
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 | Fabbricazione di pro.dotti chimici
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1 | Fabbricazione di articoli in gomma
22.2 | Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6 | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
28.3 | Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.93 | Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 | Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 | Fabbricazione di casse funebri
33 | Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 | Gestione delle reti fognarie
38 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 | Ingegneria civile
43.2 | Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 | Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 | Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 | Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del ta acco
46.46 | Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 | Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 | Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19 | Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91 | Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 | Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 | Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 | Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51 | Trasporto aereo
52 | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 | Servizi postali e attività di corriere
55.1 | Alberghi e strutture simili
J (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative
69 | Attività legali e contabili
70 | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 | Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 | Ricerca scientifica e sviluppo
74 | Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 | Servizi veterinari
80.1 | Servizi di vigilanza privata
80.2 | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 | Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00 | Attività dei cali center
82.92 | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 | Istruzione
86 | Assistenza sanitaria
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale
88 | Assistenza sociale non residenziale
94 | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
• SONO SOSPESE le attività produttive industriali e commerciali, non presenti nell’allegato 1 che completano le attivita' necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. In alternativa è consentita la organizzazione in modalità a distanza o lavoro agile;
• RESTANO CONSENTITE le attivita' che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita'di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva,
• E’ SEMPRE CONSENTITA l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
• NON SONO SOSPESE le attivita' professionali raccomandazione che a favoriscano il lavoro agile o forme di ammortizzatori sociali, adottino protocolli di sicurezza anti contagio ivi compresa la sanificazione dei locali;
• NULLA CAMBIA per Pubbliche amministrazioni che ad eccezione dei servizi essenziali e correlati all’emergenza, svolgono lavoro agile;
• NULLA CAMBIA per le attività commerciali rispetto a quanto già disposto;
• E’ VIETATO a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
LEGGI IL DPCM https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg
IL SINDACO
Rende noto
che con Ordinanza n 22, oggi 22 Marzo, il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno ,
ha vietato
con decorrenza immediata, a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute.
il DPCM 22/3/2020 ha confermato il divieto e soppresso la possibilità di rientrare presso la propria abitazione o domicilio sia in Erchie che fuori Erchie
Da domani 21 marzo 2020, si esce da casa per la spesa una sola volta al giorno e un solo componente per famiglia, il cane puo essere portato a spasso solo vicino alla propria abitazione raccogliendo le deiezioni, le attivita commerciali, tabacchi, farmacie e parafarmacie sono aperte fino alle ore 18.00, tutti i distributori sono chiusi alle ore 18.00 e possono essere utiizzati solo con guanti monouso. Bancomat postali e bancari, distributori di carburante sempre aperti ma con obbligo di utilizzo con guanti monouso.
IL SINDACO
Preso atto del persistere di comportamenti irresponsabili posti in essere in violazione degli obblighi e dei divieti , causa di possibile diffusione del virus Covid 19 e rilevato il verificarsi di situazioni di contagio accertato nei comuni limitrofi, ha disposto maggiori obblighi e divieti per contrastare la diffusione del virus nel territorio di Erchie, riservandosi ulteriori e più stringenti disposizioni. Con l'ordinanza n 35 del 20/03/2020 " Covid -19. Misure di contrasto alla diffusione del virus sul territorio comunale"
ORDINA
1) le uscite per gli acquisti essenziali, vanno limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare;
2) è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto se non in forma individuale, al di fuori del centro abitato e nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;
3)gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti esclusivamente nelle immediate vicinanze della propria abitazione e in osservanza della ordinanza sindacale n 49 del 5/10/2018 avente ad oggetto “Misure sanzionatorie per le deiezioni canine in luogo di pubblico transito”;
4) le attivitàcommercialialdettaglioeleattivitàinerentiiserviziallapersonaprevistidagliAllegati1e2del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 - con esclusione delle rivendite di tabacchi, farmacie e parafarmacie - osservano il seguente orario di esercizio: antimeridiano 7.30 – 13.30 e pomeridiano 16.00 – 18.00, con obbligo di chiusura nei giorni festivi. Nel limite dei predetti orari e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti in materia di confezionamento e trasporto, resta consentita l’attività di consegna a domicilio;
5) le rivendite di tabacchi, anche in modalità di erogazione automatica ( c.d. distributori h24), osservano il seguente orario d’esercizio: antimeridiano 5.00 – 13.00 e pomeridiano 15.00- 18.00;
6) le farmacie e parafarmacie, anche in modalità di erogazione automatica ( c.d. distributori h24), osservano il seguente orario di esercizio : antimeridiano 8.30- 13.30 e pomeridiano 15.00-18.00; gli orari di turnazione delle farmacie sono adeguati alle presenti disposizioni;
7) tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico ( c.d. distributori h24) – con esclusione della c.d. “Casetta dell’acqua” - sono chiusi per l’intera giornata;
8) nell’utilizzo dei bancomat bancari e postali, nonché dei distributori automatici presso tabacchi, farmacie, parafarmacie, acqua, carburanti, lavaggi, al fine di evitare il contatto diretto con le apparecchiature, è fatto obbligo di utilizzo di guanti monouso e di smaltimento degli stessi a carico dell’utilizzatore, con divieto assoluto del loro abbandono su suolo pubblico;
9) è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di distributori automatici di qualsiasi natura di provvedere alla sanificazione costante degli stessi con prodotti certificati e di informare mediante esposizione di idoneo avviso, che l’uso è consentito solo con i guanti monouso;
10) è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di attività produttive e di servizi in tutti i settori, comunque classificati, di sanificare locali, aree e attrezzature in uso al personale dipendente o alla clientela, ivi compresi i POS
Con riserva di adozione di ogni ulteriore e più stringente misura
SI RENDE NOTO CHE
Sulla G.U. n. 70 del 17/3/2020 è stato pubblicato il " DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" che prevede una serie di musure a sostegno per famiglie, lavoratori e imprese (leggi il decreto) e, tra l'altro
PROROGA AL 31 AGOSTO 2020 LA VALIDITA’ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E IDENTITÀ TRANNE CHE PER L’ESPATRIO (ART 104)
E PROROGA I TERMINI DEI PROCEDIMENTI (ART 103)
DOCUMENTI DI IDENTITA E RICONOSCIMENTO
i seguenti documenti, SCADUTI IL 17 MARZO 2020 O IN SCADENZA, SONO VALIDI FINO AL 31 AGOSTO 2020 tranne che per la validità ai fini dell’espatrio:
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, ossia ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
DOCUMENTO D'IDENTITÀ ossia la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età
PROROGA TERMINI DEI PROCEDIMENTI
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Il Comune si organizza per assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020
. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
USCIRE DA CASA PE RINNOVARE DOCUMENTI O VERIFICARE PROCEDIMENTI CHE RIENTRANO NELE PROROGHE
NON E' UN VALIDO MOTIVO PER USCIRE DA CASA
RESTATE A CASA!
Con ordinanza sindacale n. 33 del 18/03/2020 è disposta la chiusura pomeridiana degli Uffici Comunali sino alla data del 03/04/2020
Il 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione
alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Comune si adegua. Si invitano le attvità produttive e professionali a farlo con urgenza.
Il Ministero dell'Interno ha aggiornato il modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti.
L'interessato ha ora anche l'obbligo di autodichiarare di non essere in condizione di rispettare il divieto assoluto di uscire da casa in quanto sottoposto alla misura della quarantena ovvero di essere positivo al virus "COVID-19" e di essere a conoscenza delle sanzioni previste.
SCARICA IL NUOVO MODULO PER GLI SPOSTAMENTI
Chi rientra da qualsiasi territorio fuori dalla Puglia, ha l'obbligo di informare il Medico o la ASL e di NON uscire da casa per alcun motivo, rispettando l'isolamento fiduciario. Per chi vive con la famiglia, l'obbligo di NON uscire da casa è esteso a tutti i componenti il nucleo familiare o comune ai conviventi.
Per esigenze di beni di prima necessità e farmaci, chi non può disporre di aiuto dei familiari può rivolgersi alla Portezione Civile al n 3897986777, 3497941596, 3396694509
IL SINDACO
INFORMA
che Monteco srl, sabato ha provveduto alla sanificazione dei locali comunali e oggi, in dalle prime ore del mattino, ha sanificato strade e tombini del territorio comunale.
INVITA
tutti i Cittadini a igienizzare con particolare attenzione gli ambienti domestici, a lavare spesso e bene le mani, a indossare guanti o usare salviette usa e getta per riporre all'interno dell'abitazione il bidoncino della spazzatura .
IL SINDACO
INFORMA
che sono state acquistate mascherine per tutte le Famiglie di Erchie
APPENA DISPONIBILI SARANNO DISTRIBUITE PORTA A PORTA, DALLA PROTEZIONE CIVILE, IN NUMERO PARI A DUE/TRE PER NUCLEO FAMILIARE
(per chi esce da casa per lavoro e per chi va a fare la spesa)
Le vie e le zone di consegna saranno comunicate sul sito istituzionale
Si precisa che le mascherine NON rispondono ai requisiti DPI previsti per i presidi FFP3 o FFP2 e pertanto NON tutelano dal contagio ma rappresentano SOLO un ausilio
per evitare di portare le mani alla bocca o al naso,
pertanto deve essere rispettata sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro.
ATTENZIONE
RESTATE A CASA , RISPETTATE IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI
il ritiro o la richiesta di mascherine NON è considerata valido motivo per uscire
Ogni iniziativa di volontariato o di solidarietà deve essere comunicata e autorizzata preventivamente dal Sindaco,
in qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza.
Si raccomanda di restare a casa per evitare il contagio e non incorrere in sanzioni.