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COVID-19. ORDINANZA SINDACALE N 36 DEL 23/03/2020

IL SINDACO 

Con propria ordinanza n 36 del 23/03/2020, "COVID-19. MIsure di contrasto alla diffuzione del virus sul territorio comunale. Modifica Ordinanza 35/2020"recepisce intervenuta normativa e opera nuove e più stringenti valutazioni 

ORDINA

Con decorrenza dal 23 marzo 2020 sino al 3 aprile, salvo ulteriore proroga


1) le uscite per gli acquisti essenziali, vanno limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare;

2) è vietato l’accesso a tutte le aree pubbliche attrezzate per il gioco e a tutte le aree verdi site su questo territorio comunale;

3) è vietata la pratica di ogni attività ludico ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone;

4) gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti esclusivamente nelle immediate vicinanze della propria abitazione e in osservanza della ordinanza sindacale n. 49 del 5/10/2018 avente ad oggetto “Misure sanzionatorie per le deiezioni canine in luogo di pubblico transito”;

5) le attività commerciali al dettaglio e le attività inerenti i servizi alla persona previsti dagli Allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 - con esclusione delle rivendite di tabacchi, farmacie e parafarmacie - osservano il seguente orario di esercizio: antimeridiano 7.00 – 13.30 e pomeridiano 15.00 – 18.00, con obbligo di chiusura nei giorni festivi. Nel limite dei predetti orari e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti in materia di confezionamento e trasporto, resta consentita l’attività di consegna a domicilio;

6) le rivendite di tabacchi, anche in modalità di erogazione automatica (c.d. distributori h24), osservano il seguente orario d’esercizio: antimeridiano 6:00 – 13.30 e pomeridiano 15.00- 18.00;

7) le farmacie e parafarmacie, anche in modalità di erogazione automatica (c.d. distributori h24), osservano il seguente orario di esercizio : antimeridiano 8.30- 13.30 e pomeridiano 15.00-18.00; gli orari di turnazione delle farmacie sono adeguati alle presenti disposizioni;

8) tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico (c.d. distributori h24) - con esclusione della c.d. “Casetta dell’acqua” - sono chiusi per l’intera giornata;

9) nell’utilizzo dei bancomat bancari e postali, nonché dei distributori automatici presso tabacchi, farmacie, parafarmacie, acqua, carburanti, lavaggi, al fine di evitare il contatto diretto con le apparecchiature, è fatto obbligo di utilizzo di guanti monouso e di smaltimento degli stessi a carico dell’utilizzatore, con divieto assoluto del loro abbandono su suolo pubblico;

10) è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di distributori automatici di qualsiasi natura di provvedere alla sanificazione costante degli stessi con prodotti certificati e di informare mediante esposizione di idoneo avviso, che l’uso è consentito solo con i guanti monouso;

11) è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di attività produttive e di servizi in tutti i settori, comunque classificati, di sanificare locali, aree e attrezzature in uso al personale dipendente o alla clientela, ivi compresi i POS;

12) le edicole, le rivendite di tabacchi sospendono tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, comprese quelle che si svolgono tramite monitor e televisori e con mezzi cartacei ( ad es. gratta e vinci, lotto e simili);

13) gli Uffici Comunali, ad eccezione dei servizi essenziali ( Servizi Demografici, Servizi Sociali , Polizia Locale e Ufficio del Gabinetto del Sindaco) svolgono attività di lavoro agile. I servizi essenziali limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili, contingentando l’accesso ai locali previa prenotazione telefonica attenendosi scrupolosamente alle disposizioni normative e speciali relative al contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro;

14) le attività produttive e del commercio, gli studi professionali e ogni altra attività non sospesa dalla normativa nazionale e regionale in materia di emergenza COVID-19, assicurano negli ambienti di lavoro l’adozione di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute e alle linee guida condivise dalle imprese di cui al protocollo 14 marzo 2020.

Il trasgressori sono puniti, ai sensi dell'art 650 del codice penale, salvo che il fatto non costitusca più grave reato.