Possono presentare istanza di accesso al beneficio della borsa di studio per l’a.s. 2023/2024 le studentesse e gli studenti o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela /curatela, che abbiano un ISEE in corso di validità, non superiore ad € 11.000,00, elevando tale limite a € 14.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.
L’ISEE richiesto è quello ORDINARIO.
IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO
L’importo della borsa di studio è determinato nella misura di € 200,00 (duecento/00 euro) per ciascun studente o studentessa avente diritto.
L’invio della domanda deve essere effettuato da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line tramite il sito Borse di studio 2023-2024 – MIM – Studio in Puglia (regione.puglia.it)
dalle ore 12:00 del 7 giugno alle ore 12:00 del 15 luglio 2024
Possono presentare istanza di accesso al beneficio per l’a.s. 2024/2025 gli studenti e le studentesse o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela /curatela, che abbiano ISEE in corso di validità, non superiore ad € 11.000,00, elevando tale limite a € 14.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.
L’ISEE richiesto è quello ORDINARIO
- L’ISEE MINORI sostituisce quello ordinario qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’Art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (genitori non conviventi), l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
- L'ISEE CORRENTE, valido 6 mesi, può sostituire l'ISEE ordinario in seguito a:
-- una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
-- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.
- ISEE PER MINORI IN AFFIDAMENTO: i minori collocati presso comunità, sulla base delle disposizioni dell’Art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, così come i minori in affidamento temporaneo, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo.
- ISEE PER MINORI IN CONVIVENZA ANAGRAFICA: sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, assistenziali o di cura, in caserme o istituti di detenzione. Tali soggetti sono considerati nucleo familiare a sé. Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso sopradescritto. Se nella convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, (es. residenti in una casa-famiglia) entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.
L’invio della domanda deve essere effettuato solo ed esclusivamente Accedendo al sito Libri di testo 2024/2025 – Studio in Puglia (regione.puglia.it)
dalle ore 12:00 del 17 giugno alle ore 12:00 del 31 luglio 2024
e/o
dalle ore 12:00 del 5 settembre alle ore 12:00 del 16 settembre 2024
ESITO FINALE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA