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COVID-19. DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N 18. PROROGA DOCUMENTI E PROCEDIMENTI

SI RENDE NOTO CHE 

Sulla G.U. n. 70 del 17/3/2020 è stato pubblicato il " DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" che prevede una serie di musure a sostegno per famiglie, lavoratori e imprese (leggi il decreto) e,  tra l'altro 

 PROROGA AL 31 AGOSTO 2020 LA VALIDITA’ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E IDENTITÀ  TRANNE CHE PER L’ESPATRIO (ART 104)

 E PROROGA I TERMINI DEI PROCEDIMENTI (ART 103) 

 DOCUMENTI DI IDENTITA E RICONOSCIMENTO

i  seguenti documenti, SCADUTI IL 17 MARZO 2020 O IN SCADENZA, SONO VALIDI FINO AL 31 AGOSTO 2020 tranne che per la validità ai fini dell’espatrio:

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, ossia ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
DOCUMENTO D'IDENTITÀ ossia la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età

PROROGA TERMINI DEI PROCEDIMENTI  


Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Il Comune si organizza per assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

 Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione. 

USCIRE DA CASA PE RINNOVARE DOCUMENTI O VERIFICARE PROCEDIMENTI CHE RIENTRANO NELE PROROGHE

NON E' UN VALIDO MOTIVO PER USCIRE DA CASA  

RESTATE A CASA!